Permesso F (cittadini stranieri ammessi provvisoriamente)Il permesso F viene rilasciato a persone che sono state espulse dalla Svizzera ma la cui espulsione si è rivelata inammissibile (violazione del diritto internazionale), irragionevole (a causa di un pericolo concreto per la persona) o impossibile (per motivi tecnici). Il permesso è valido per 12 mesi e può essere prorogato dal Cantone di residenza per 12 mesi alla volta. Le autorità cantonali possono concedere alle persone ammesse a titolo temporaneo un permesso di lavoro subordinato.
Carta d'identità N (richiedenti asilo)Le persone che hanno presentato domanda di asilo in Svizzera e che sono in fase di procedura di asilo ricevono un permesso N. Durante la procedura d'asilo, in genere hanno il diritto di presenza in Svizzera. In determinate circostanze, possono essere autorizzati a svolgere un'attività lavorativa.
Permesso S (persone bisognose di protezione)Questo permesso consente di soggiornare temporaneamente in Svizzera, ma non di attraversare il confine o di rientrare in Svizzera. Se le persone con un permesso S accettano un lavoro o cambiano lavoro, devono ottenere un permesso a tale scopo. Il permesso deve essere presentato all'autorità cantonale competente due settimane prima della data di scadenza, senza che venga richiesto. Un cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all'autorità competente entro otto giorni. Questo permesso non è una prova dell'identità del titolare.
I rifugiati riconosciuti ricevono asilo e quindi un permesso di soggiorno (permesso B) oppure sono ammessi temporaneamente come rifugiati riconosciuti e ricevono un permesso F (rifugiato temporaneamente ammesso). I rifugiati riconosciuti con un permesso B e con un permesso F possono soggiornare e lavorare in Svizzera in modo permanente.
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È possibile ottenere una panoramica delle categorie di residenza nell'area asilo qui.